DSA e BES

Spesso si crea molta confusione tra DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) e BES (bisogni educativi speciali), tale differenziazione crea disorientamento sia a genitori che a insegnanti. Non è raro sentire maestre che parlano di "diagnosi di BES". Bisogna anzitutto specificare che il termine BES non sta ad indicare alcuna categoria diagnostica bensì risulta essere un'etichetta pedagogica.

Quali differenze?

Un DSA è una categoria diagnostica in cui rientrano dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. Vengono diagnosticati da psicologi e/o neuropsichiatri più eventualmente altre figure professionali come il logopedista o lo psicopedagogista. I DSA richiedono un'attenta valutazione psicodiagnostica che evidenzi punti di forza e debolezza in modo da consentire alla scuola di adottare le strategie didattiche più funzionali e attuare l'utilizzo di strumenti compensativi-dispensativi tramite la stesura di un piano didattico personalizzato (PDP). I bambini con diagnosi di DSA sono tutelati dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 ed è fatto obbligo per la scuola la stesura del PDP.

Gli alunni BES, non appartengono ad una categoria diagnostica e tale etichetta non identifica un disturbo. Qualunque studente può manifestare dei bisogni educativi speciali nel corso degli studi! Possono rientrare in questa categoria bambini con difficoltà molto diverse, quali ad esempio Disabilità, Disturbi evolutivi specifici e Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Possono quindi essere considerati BES bambini con DSA, Disturbi del linguaggio, Deficit non verbali, Deficit di coordinazione motoria, ADHD, Disturbo dello spettro autistico lieve, Disturbi d'ansia, Disturbi dell'umore, Bambini stranieri o con situazioni familiari ed economiche disagiate. Come si può quindi vedere, i DSA rientrano tra i BES, ma con loro fanno parte altri disturbi psicopatologici e situazioni di in cui il bambino viva un profondo disagio.

Questi bambini sono tutelati dalla direttiva sui BES del 27/12//2012 e dalle circolari ministeriali n. 8/2013 e n. 2563/2013. Tali direttive prevedono la possibilità di adottare un percorso individualizzato e personalizzato tramite la stesura di un PDP permettendo l'utilizzo delle misure dispensative e compensative previste dalla legge n.107 in materia di DSA. Tuttavia, contrariamente a quanto stabilito in caso di DSA, non vi è nessun obbligo da parte degli insegnanti di attivare tali misure, che infatti vengono attribuite dal consiglio di classe caso per caso, sulla base della documentazione clinica prodotta dai genitori e di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico.

E la disabilità?

Anche le disabilità rientrano sotto il grande ombrello dei BES. In caso di disabilità sia fisica che psicologica, il minore è tutelato dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, che ne tutela il diritto allo studio e all'integrazione sociale. Questi bambini hanno solitamente diritto ad un insegnante di sostegno e la scuola è obbligata alla stesura del PEI (piano educativo individualizzato).