Chi fa la diagnosi valida a scuola?

Dall’entrata in vigore della legge 170/2010, molte regioni non hanno emanato alcuna normativa che regolamenti la questione al proprio interno. Le regioni che si sono mosse su questi temi lo hanno poi fatto in modi tra loro molto differenti e questo ha creato non poche confusioni fra persone coinvolte a vario titolo provenienti da diverse parti d’Italia, che quotidianamente si confrontano su questi temi. 

La scuola considera valide ai fini dell'applicabilità del PDP tutte le certificazioni provenienti dalle ASL mentre cambia tantissimo la questione delle diagnosi emesse privatamente.

Nella regione Lazio attualmente sono ritenute valide soltanto le diagnosi emesse dalle ASL, dalle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Universitarie e dagli IRCSS. Le figure professionali coinvolte nella diagnosi non sono state specificate. 

Poichè nelle ASL le richieste di valutazioni per DSA sono moltissime a fronte delle poche risorse disponibili, spesso il genitore si trova davanti a tempi d'attesa lunghissimi (dai 6 mesi fino a 1 anno), pertanto spesso si ricorre a diagnosi effettuate privatamente. Inoltre, vista la grande mole di richieste, molte ASL non ricevono il paziente di età inferiore ai 7 anni rendendo così impossibile l'individuazione precoce e l'attività di prevenzione di questi disturbi. Chi decide di rivolgersi ad uno specialista privatamente quindi, una volta ottenuta la valutazione diagnostica, deve attivarsi presso la ASL di appartenenza per far convalidare la valutazione del privato. Spesso le ASL si limitano a convalidare la diagnosi o in alcuni casi ad integrarla e approfondirla tramite ulteriori colloqui e test psicodiagnostici. 

Come chiariscono la circolare ministeriale sui BES e la successiva nota ministeriale, in presenza di diagnosi di DSA effettuate da un privato, alla scuola viene raccomandato di adottare preventivamente le misure previste dalla legge 170/2010, in attesa di ricevere una diagnosi considerata “valida”. Non meno importante è chiarire che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe, nel caso in cui decidesse di non formulare un Piano Didattico Personalizzato, è tenuto a verbalizzarne i motivi.